Segnalazione illeciti (Whistleblowing)

Fondo Banche Assicurazioni ha attivato un sistema interno per la segnalazione di comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità del Fondo come previsto dal D.Lgs. 24/2023.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lett e) del D.lgs. 24/2023 sono riportate sinteticamente in questa sezione le informazioni sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare una segnalazione.

La segnalazione deve riguardare:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi, tra l’altro, ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell’ambiente; radioprotezione; sicurezza degli alimenti; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Che cosa NON si può segnalare

I canali di segnalazione whistleblowing NON sono utilizzabili:

  • per le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con l’ente o con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’ente);
  • Per le segnalazioni di violazione disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell’Unione europea e nelle disposizioni attuative dell’ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione.

Chi può effettuare una segnalazione

  • Lavoratori dipendenti di FBA,
  • lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso FBA,
  • volontari e tirocinanti presso FBA, anche se a titolo gratuito,
  • persone con funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, controllo o vigilanza presso FBA,
  • persone che lavorano sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori di FBA.

La segnalazione può essere effettuata anche quando il rapporto giuridico con FBA non è ancora iniziato (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali) o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso).

Per una corretta segnalazione è importante ricordare che:

La segnalazione deve essere adeguatamente circostanziata, cioè deve contenere dettagli sufficienti a consentire di accertare i fatti segnalati (es. elementi che consentono di identificare i soggetti convolti, il contesto, il luogo e il periodo temporale dei fatti segnalati e documentazione a supporto).

Non sono ammissibili segnalazioni basate su indiscrezioni, circostanze generiche tali da non consentire la comprensione dei fatti, eventi non verificabili ovvero le notizie palesemente prive di fondamento e quelle di dominio pubblico.

Come effettuare una segnalazione interna a FBA

Si può effettuare una segnalazione tramite la piattaforma Whistleblowing FBA, che utilizza strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e il contenuto delle segnalazioni, indipendentemente dalla scelta di rendere una segnalazione in forma anonima o meno. Al termine dell’inserimento, la piattaforma genera un codice identificativo univoco che consente di verificare lo stato di lavorazione e di inviare e ricevere comunicazioni con garanzia di riservatezza. E’ necessario accedere periodicamente alla piattaforma whistleblowing per prendere visione delle richieste di chiarimento o di integrazioni documentali ritenute necessarie per poter procedere nell’istruttoria. Per accedere alla piattaforma informatica Whistleblowing FBA clicca qui.

Prima di procedere invitiamo a leggere attentamente il Regolamento Whistleblowing e l’Informativa Privacy.

Tutele per il segnalante

FBA assicura la protezione e la riservatezza dell’identità del segnalante nonché degli altri soggetti meritevoli di tutela in osservanza del D.Lgs. 24/2023 e delle informazioni contenute nella segnalazione (inclusa l’identità della persona oggetto della segnalazione) e, in ogni caso, garantisce la tutela contro ogni possibile ritorsione legata, anche indirettamente, ai fatti segnalati.

La tutela e protezione della persona segnalante non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia.

La segnalazione è sottratta per legge all’accesso documentale e a quello civico generalizzato.

Si applicano le misure di protezione anche al segnalante anonimo nel caso in cui venga successivamente identificato e subisca ritorsioni.

Segnalazione esterna all’ANAC

Nei soli casi in cui ricorrano i presupposti dell’articolo 6 del d.lgs. 24/2023 è possibile effettuare una segnalazione esterna tramite i canali richiamati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing