COME ADERIRE

Aderire a Fondo Banche Assicurazioni è semplice non comporta alcun costo aggiuntivo né per le imprese né per i lavoratori.

Con l’adesione a Fondo Banche Assicurazioni i datori di lavoro scelgono di trasferire al Fondo lo 0,30% dei contributi INPS contro la disoccupazione involontaria che sono già tenuti a versare ogni mese secondo quanto disposto dalla Legge 845/78.

L’adesione può essere effettuata in qualunque momento dell’anno attraverso la procedura telematica UNIEMENS: è sufficiente entrare nella sezione «FondoInterprof» all’interno dell’elemento «Denuncia aziendale» del flusso UNIEMENS, e valorizzare l’opzione «Adesione» inserendo il codice FBCA ed il numero dei dipendenti interessati dall’obbligo contributivo.

Un’impresa può avere più matricole INPS. In questo caso l’adesione deve essere effettuata per ogni matricola.

L’effetto dell’adesione è immediato e vale fino a revoca. I versamenti al Fondo inizieranno dal mese di competenza in cui è stato indicato il codice FBA. L’INPS determinerà mensilmente le risorse da destinare a Fondo Banche Assicurazioni, recependo anche eventuali variazioni nel numero dei lavoratori dipendenti dell’impresa.

Per conoscere la situazione della propria adesione è possibile scrivere a p.graziano@fondofba.it

Adesione delle aziende agricole

Le aziende agricole che intendono aderire a Fondo Banche Assicurazioni devono farlo attraverso il flusso trimestrale “DMAG” dell’INPS, indicando, all’interno della specifica funzione “Fondi Interprofessionali”, il codice FBCA.

Trasferirsi ad FBA da un altro Fondo

Le imprese iscritte ad altri Fondi Interprofessionali possono aderire a Fondo Banche Assicurazioni semplicemente effettuando la procedura di revoca dal Fondo di provenienza attraverso il flusso UNIEMENS: è sufficiente entrare nella sezione «FondoInterprof» all’interno dell’elemento «Denuncia aziendale», valorizzare l’opzione «Revoca» selezionando il codice REVO e inserendo contestualmente, nella stessa Denuncia, il codice FBCA per aderire a Fondo Banche Assicurazioni.

Le imprese provenienti da un altro Fondo Interprofessionale hanno anche la possibilità di trasferire a Fondo Banche Assicurazioni il 70% delle somme confluite nell’ultimo triennio al Fondo precedentemente scelto, al netto dell’importo già utilizzato per il finanziamento dei propri Piani formativi.

A tal fine l’impresa, dopo aver eseguito la procedura di revoca dal Fondo di provenienza e contestualmente aderito a Fondo Banche Assicurazioni, deve inviare apposita richiesta al Fondo di provenienza. La richiesta deve essere effettuata a mezzo PEC utilizzando l’apposito modulo “Richiesta trasferimento risorse”, firmato dal Legale Rappresentante o suo delegato, ed inviato anche ad FBA all’indirizzo PEC amministrazione@pec.fondofba.eu.

La portabilità delle risorse economiche è subordinata alle condizioni definite dalla Legge 2/2009, dalla Circolare INPS n. 107 del 2009 e dal Decreto direttoriale n. 227 dell’11 maggio 2026:

• non riguardi imprese (o datori di lavoro) le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003; 
• l’importo da trasferire deve essere almeno pari ad € 3.000;
• la richiesta di trasferimento delle risorse deve pervenire al Fondo entro e non oltre i 90 giorni dalla data di revoca;

• impossibilità per l’impresa di attivare una nuova procedura di adesione o mobilità nei successivi 12 mesi;

Variazioni dell’assetto societario

Le aziende che realizzano operazioni societarie (fusioni, incorporazioni, cessioni/acquisizioni di ramo d’azienda) devono comunicare alla competente sede INPS la “continuità nell’adesione” a  Fondo Banche Assicurazioni, già  espressa  su una diversa posizione contributiva (Circolare INPS n. 54 del 2009).

A tal fine, alle posizioni contributive interessate dalle operazioni societarie verrà attribuito uno specifico codice (il CA “5P“), con indicazione della matricola da cui viene “ereditata” la preesistente manifestazione di adesione.

Resta salva, ovviamente, la possibilità per i datori di lavoro subentranti di revocare successivamente l’adesione al Fondo.